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Novità giurisprudenziali.

2023-10-12 17:27

admin

Lavoro,

Con sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della individuazione della retribuzione equa e sufficiente p

Salario minimo: la pronuncia della Suprema Corte.

Con sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della individuazione della retribuzione equa e sufficiente prevista dall’articolo 36 della Costituzione si deve, in primo luogo, verificare la stessa sulla base delle determinazioni previste dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative. Se ciò non è sufficiente (perché il CCNL detta minimi salariali molto bassi) il giudice deve valutare non soltanto i trattamenti previsti da altri contratti collettivi di settori affini ma anche gli indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà come, ad esempio, l’indice ISTAT, i dati Uniemens per il calcolo del salario medio, il valore della NASPI, i trattamenti di integrazione salariale in presenza di sospensione dell’attività. Come parametro ci si può avvalere del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settore affini e/o per mansioni analoghe e/o fare riferimento ad indicatori economici o statistici come consiglia la direttiva Ue 2022/2041.

 

Nel caso di specie, il dipendente di una cooperativa di vigilantes è  ricorso giudizialmente al fine di ottenere delle differenze retributive lamentando la non conformità all’articolo 36 Cost. del suo stipendio di vigilante (in un supermercato Carrefour) nonostante fosse quello indicato dal Ccnl Servizi Fiduciari. In primo grado, il giudice del lavoro gli aveva dato ragione confermando in sostanza l’inadeguatezza dell’emolumento. Il Tribunale aveva accolto detta domanda, ritenendo la non conformità ai parametri dell'art. 36 della Costituzione del trattamento retributivo applicato al ricorrente. Successivamente, per la Corte di Appello invece la valutazione di conformità del giudice non poteva applicarsi in presenza di contratti collettivi vigendo il principio della libertà sindacale. Così, la Corte d’Appello - adita dalla cooperativa datrice – aveva ribaltato la pronuncia di primo grado, sostenendo che vanno esclusi dalla valutazione di conformità ex art. 36 Cost. quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Infine, la Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - ha rilevato preliminarmente, che l'art. 36 Cost. garantisce due diritti distinti: da un lato, quello ad una retribuzione «proporzionata» che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata e, dall’altro lato, quello ad una retribuzione «sufficiente» che dà diritto ad una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per assicurare al dipendente ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il giudice di merito, cui venga demandato se una retribuzione è conforme al precetto costituzionale, non può sottrarsi a nessuna delle due valutazioni. Per la sentenza, il giudice, nel compiere quest’analisi, può anche discostarsi dai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva – laddove ravvisi una violazione dell’art. 36 Cost. – senza che questo comporti alcuna violazione della libertà sindacale.In tali ipotesi, secondo i Giudici di legittimità, al fine di determinare il giusto salario minimo costituzionale, è possibile fare riferimento sia al trattamento retributivo stabilito dal CCNL di settori affini o per mansioni analoghe sia ad indicatori economici e statistici (anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 per la quale si deve tener conto “anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”). La necessità di una verifica giudiziale “nonostante” la contrattazione, si legge nella sentenza, “per individuare nel caso concreto un minimo invalicabile in attuazione della regola costituzionale, si pone dunque in ogni caso, ed anche in questa causa in cui il giudice è stato chiamato a sindacare il salario applicato da una cooperativa di lavoro ed attraverso di esso la stessa legge che sta a monte imponendone l’applicazione”. L’intervento giudiziale, precisa la Corte, può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, “ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza “.

 

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